Super Green pass
Super Green pass nei luoghi della cultura © MIC

Super Green pass e FFP2

Dal 10 gennaio il Super Green Pass sarà necessario per poter accedere ai musei, mostre e luoghi della cultura già dalla zona bianca. Oltre al Super Green Pass per accedere a Cinema, Teatri e Sale da Concerto sarà necessario anche indossare la mascherina FFP2.

Fino al 10 gennaio l’accesso ai luoghi della cultura è consentito con il Green Pass base in zona bianca e gialla. Come foto di copertina trovate un utile schema pubblicato dal MIC con le informazioni utili.

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale 1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e’ ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. 2. Nell’esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, adottano anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attivita’ necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto, di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche’ per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, e’ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, e’ vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. 3. L’obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.