Banksy perde i diritti d’autore sull’opera ‘Flower Thrower’. Se resta anonimo non è identificabile come proprietario di un’opera

0
3494
Flower Thrower
Flower Thrower

Flower Thrower e i diritti d’autore di Banksy

Lo street artist britannico Banksy ha perso una battaglia durata due anni per i diritti d’autore dell’opera ‘Flower Thrower’. Una società di biglietti di auguri Full Color Black voleva utilizzare l’immagine di quest’opera – dipinta dall’artista a Gerusalemme – per una cartolina di auguri destinata alla vendita. L’Ufficio per la proprietà intellettuale dell’UE (EUIPO) con sede in Spagna, non ha riconosciuto la proprietà dell’opera a Banksy e lo ha condannato a pagare le spese legali di Full Color Black. L’artista ha due mesi per presentare un ricorso.

L’anno scorso Banksy aveva inaugurato un pop-up storeCroydon, nel sud di Londra chiamandolo “Prodotto Interno Lordo”. Quest’apertura voleva anche essere una risposta e una presa di posizione per dimostrare che stava utilizzando il marchio registrato. In realtà le autorità per i diritti d’autore non hanno gradito e anzi, hanno rafforzato la loro supposizione che Banksy abbia registrato il marchio senza scopo di vendita.

"Non può essere identificato come il proprietario 
indiscutibile di tali opere poiché la sua identità è ignota".

I non-diritti di un artista anonimo

Banksy, la cui identità è tutt’oggi sconosciuta, nel 2014 ha ottenuto con successo la registrazione di un marchio per l’immagine. Questo riconoscimento non è bastato alla EUIPO. La sentenza ha infatti specificato che se un artista resta anonimo, non è identificabile come proprietario di un’opera. Per far valere dunque il copyright è necessaria una chiara paternità: Banksy dovrebbe quindi uscire dall’anonimato per rivendicare le opere da lui realizzate.

La street Art diventa anonima

La notizia è stata annunciata dal The Guardian che ha riportato un commento del gruppo EUIPO: “Banksy ha scelto di rimanere anonimo e, per la maggior parte, di dipingere graffiti sulla proprietà di altre persone senza il loro permesso, piuttosto che dipingerli su tele o su sue proprietà”. Con questa sentenza che non riconosce la proprietà di un’opera ad un artista anonimo – si apre una discussione molto complessa tra paternità e anonimato.